La Costituzione della
Repubblica Italiana

Le persone con disabilità sono tutelate, innanzitutto, dalla Costituzione della Repubblica Italiana, entrata
in vigore il 1° gennaio 1948.

Art. 1

“L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.”

Art. 2

“La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo […] e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”

Art. 3

“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana […]”.

Art. 4

“La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.”

Art. 24

“Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri interessi legittimi […]”.

Art. 32

“La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività […]”.

Art. 34

“La scuola è aperta a tutti. L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita […].”

Art. 38

“Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Gli inabili ed i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale […]”.

Convenzione sui Diritti delle Persone con Disabilità

La Convenzione è stata approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006 ed è stata ratificata dal Parlamento italiano con la Legge n. 18 del 3 marzo 2009

Art. 1 – FINE

Il fine della presente Convenzione è quello di promuovere, proteggere e assicurare il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte di tutte le persone con disabilità, nonché di promuovere il rispetto per la loro intrinseca dignità.

Art. 3 – PRINCIPI GENERALI

I principi della presente Convenzione sono:
a. il rispetto per la dignità intrinseca, l’autonomia individuale, compresa la libertà di compiere le proprie scelte, e l’indipendenza delle persone;
b. la non discriminazione;
c. la partecipazione e l’inclusione piene ed effettive in seno alla società;
d. il rispetto per la differenza e l’accettazione delle persone con disabilità come parte della diversità umana e dell’umanità stessa;
e. la parità di opportunità;
f. l’accessibilità;
g. la parità tra uomini e donne;
h. il rispetto per lo sviluppo delle capacità dei fanciulli con disabilità e il rispetto per il diritto dei fanciulli con disabilità a preservare la propria identità.